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Il Governatore ha facolta' di ordinare che l'entrata in vigore delle leggi, decreti e regolamenti di cui agli articoli 49 e 50 sia resa nota alle popolazioni indigeno mediante pubblici bandi e con quegli altri mezzi di pubblicita' che risultino meglio idonei allo scopo. Tale speciale notificazione deve essere sempre fatta quando si tratti di leggi penali o relative al regime fondiario.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
