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[1]Alla pubblicazione dei Codici, delle leggi o delle successive modificazioni o sostituzioni contemplato negli articoli 39 e 41 si provvede mediante il deposito del testo in lingua italiana presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della colonia.
[2]I codici e le leggi di cui al comma precedente entrano in vigore trenta, giorni dopo l'avvenuta loro pubblicazione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
