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Il Ministro dello colonie ha facolta', sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare, con suo decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore. Il decreto di annullamento ha la stessa decorrenza del provvedimento governatoriale cui si riferisce.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
