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[1]I regolamenti municipali e quelli comunque relativi a servizi urbani sono emanati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dal Governatore.
[2]La pubblicazione di tali regolamenti puo' esser fatta anche soltanto secondo le usanze locali, in deroga al successivo articolo 49.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
