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Alla emanazione delle norme, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana, si provvedera' con Regio decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore coloniale ed il Consiglio di Stato e di concerto col Ministro delle finanze, quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziarlo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
