Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936. Leggi il testo vigente →

[1]All'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e la Somalia si provvede con Regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, purche' dette norme non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini a norma del precedente articolo 21. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, decreti e regolamenti, emanati nel Regno.

[2]Quando si tratti di norme aventi carattere finanziario, il Regio decreto dovra' essere emesso di concerto col Ministro delle finanze.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art42 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari