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[1]All'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e la Somalia si provvede con Regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, purche' dette norme non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini a norma del precedente articolo 21. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, decreti e regolamenti, emanati nel Regno.
[2]Quando si tratti di norme aventi carattere finanziario, il Regio decreto dovra' essere emesso di concerto col Ministro delle finanze.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
