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[1]Le norme legislative che, sentito il Ministro delle colonie, siano emanate nel Regno a modificazione o sostituzione dei codici estesi alle suddette colonie in virtu' del precedente articolo 39, hanno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.
[2]Parimenti sono estese alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate, dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per le colonie od estesi ad esse.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
