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[1]Le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno sono estese all'Eritrea ed alla Somalia e sono applicabili in quelle due colonie ai cittadini.
[2]I sudditi coloniali possono chiedere la iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini, ma tale iscrizione non puo' essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
