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[1]Il Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe.
[2]In caso di assenza, vacanza ed impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale.
[3]In caso di assenza, vacanza od impedimento del Segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
