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[1]I codici civile, commerciale e penale, di procedura civile, e di procedura penale, i codici penale per l'esercito militare marittimo, e le relative disposizioni complementari oggi in vigore nel Regno sono estesi di diritto all'Eritrea, alla Somalia e devono esservi osservati per quanto e' consentito dalle condizioni locali, e salve le modificazioni che ad essi possono essere apportate con norme speciali per l'Eritrea e per la Somalia Italiana. Tali norme dovranno essere emanate nei limiti e' con la procedura di cui al successivo articolo 42.
[2]Nello stesse modo e' esteso all'Eritrea ed alla Somalia Italiana il codice per la marina mercantile della Libia.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
