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[1]Tutte le materie che non involgano controversie intorno i diritti civili e politici, ma concernano rapporti di interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformita' dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo.
[2]Contro i procedimenti del Governatore, che non siano definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, e' ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro delle colonie, il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale.
[3]Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro delle colonie e' ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, in conformita', della legge sul Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
