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[1]Il Governatore ha facolta' di tenere sospesa l'applicazione delle pene comminate da sentenza di qualsiasi autorita' giudiziaria della colonia, nel caso che sia stata promossa in favore del condannato la grazia sovrana.
[2]Il Governatore puo' condonare le multe inflitte a gruppi etnici od a sudditi singoli salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto e da infrazioni doganali.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
