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[1]Il Governatore e i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorche' dalla superiore autorita', ne' sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che e' data dal Ministro delle Colonie, se si tratta del Governatore, del Segretario generale e del Comandante delle truppe, e dal Governatore, se si tratta degli altri funzionari.
[2]Il Governatore informa immediatamente il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorita' giudiziaria e della risposta data.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
