Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governatore e i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorche' dalla superiore autorita', ne' sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che e' data dal Ministro delle Colonie, se si tratta del Governatore, del Segretario generale e del Comandante delle truppe, e dal Governatore, se si tratta degli altri funzionari.

[2]Il Governatore informa immediatamente il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorita' giudiziaria e della risposta data.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari