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[1]L'amministrazione della giustizia civile e penale e' affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere specialmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale.

[2]Possono essere affidate funzioni giudiziarie anche ai funzionari politico-amministrativi e, per i sudditi, ai capi o cadi locali.

[3]I magistrati ed i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art32 · fonte del testo

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