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[1]L'amministrazione della giustizia civile e penale e' affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere specialmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale.
[2]Possono essere affidate funzioni giudiziarie anche ai funzionari politico-amministrativi e, per i sudditi, ai capi o cadi locali.
[3]I magistrati ed i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
