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[1]Il Ministro delle colonie ha facolta' di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio della colonia e degli enti locali della colonia.
[2]Eguale facolta' spetta al Ministro delle finanze, di Concerto con quello delle colonie, per tutti gli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.
[3]Una ispezione generale amministrativa e contabile sara' disposta almeno ogni triennio.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
