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[1]Il conto consuntivo e' presentato dal Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, corredato da una relazione illustrativa ed e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato colla relazione della Corte dei conti.

[2]Col conto consuntivo il Governatore presenta anche il conto patrimoniale.

[3]Ove non sia possibile allegare i detti consuntivi dell'Eritrea e della Somalia al rendiconto dello Stato, essi saranno approvati con apposita legge, ovvero per decreto Reale da comunicarsi al Parlamento per la convalida.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art29 · fonte del testo

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