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[1]Alle spese straordinarie delle quali sia riconosciuta la necessita' ed alle quali non si possa far fronte con le entrate di cui agli articoli 24 e 25 si provvede: 1° con prelevamenti dal fondo di riserva, nei casi indicati nell'articolo precedente; 2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale determinera' in modo specifico gli scopi cui le assegnazioni stesse sono destinate.
[2]Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, e' dalla legge stabilito in quale misura la colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della colonia.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
