Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936. Leggi il testo vigente →
[1]L'eventuale avanzo accertato alla chiusura. dell'esercizio finanziario e' devoluto alla costituzione di un fondo di riserva.
[2]Tale fondo e' destinato:
- a)alle sole spese straordinarie di carattere patrimoniale;
- b)ad opere riconosciute di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
