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[1]Con decreti Reali emanati a norma dell'articolo 42 sono stabilite le imposte e le tasse; sono altresi' indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facolta' di imporre, nei limiti stabiliti per tali imposizioni.

[2]Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, affluiscono ai bilanci coloniali in quanto colpiscono il contribuente per l'attivita' produttrice svolta in colonia e per il suo patrimonio esistente in colonia.

[3]Resta pero' esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la amministrazione finanziaria puo' fare, a mente delle norme in vigore, per determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in colonia.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art25 · fonte del testo

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