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Sono entrate proprie:
- a)i redditi dei beni patrimoniali e del Demanio pubblico e i canoni corrispettivi delle concessioni di qualsiasi specie;
- b)il ricavato delle alienazioni dei beni mobili ed immobili di qualsiasi specie;
- c)i proventi delle imposte e delle tasse;
- d)tutte le altre entrate, diritti e proventi vari.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
