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Le entrate di ciascuna colonia sono costituite dalle entrate proprie e dai contributi dello Stato. I contributi annuali dello Stato sono concessi con legge speciale, quando le condizioni finanziarie della colonia lo richiedano e nella misura che' risulta necessaria per i bisogni della colonia stessa.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
