Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936. Leggi il testo vigente →

[1]I sudditi coloniali hanno facolta' di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi vigenti. In tale caso, pero' essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nelle colonie.

[2]Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art22 · fonte del testo

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