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[1]I sudditi coloniali hanno facolta' di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi vigenti. In tale caso, pero' essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nelle colonie.
[2]Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
