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[1]E' garantito il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastino con l'ordine pubblico della colonia e con i principi generali della civilta'.

[2]Con la stessa riserva si applica ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, salvo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art21 · fonte del testo

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