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[1]E' garantito il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastino con l'ordine pubblico della colonia e con i principi generali della civilta'.
[2]Con la stessa riserva si applica ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, salvo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
