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[1]La legittimazione dei figli nati fuori di matrimonio da unione di cittadini con sudditi coloniali puo' essere accordata, su domanda del genitore che abbia la cittadinanza italiana, per decreto Reale, secondo le disposizioni del Codice civile.

[2]Quando tuttavia il richiedente risieda nel territorio dell'Eritrea, o della Somalia Italiana, la domanda di legittimazione deve essere presentata alla Corte di Appello di Roma ed il decreto Reale e' promosso dal Ministro della giustizia di concerto con quello delle colonie.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art20 · fonte del testo

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