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[1]Il Governatore e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie. Dirige, secondo le istruzioni del Ministro, la politica e l'amministrazione della colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Esercita i poteri e le facolta' che gli sono da questi conferite o che gli siano delegate dal Governo del Re.
[3]Provvede al funzionamento di tutti gli uffici e servizi della colonia e ne coordina l'attivita'. Adotta nei casi di necessita' ed urgenza, con ordinanza motivata, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse dandone comunicazione al Ministro delle colonie.
[4]Vigila sull'andamento degli enti pubblici esistenti nella colonia e ne puo' sciogliere le amministrazioni nominando a reggerli Commissari governativi.
[5]Dal Governatore dipendono le forze armate stanziate nel territorio e nelle acque della colonia. Egli sopraintende alla organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego delle forze stesse, secondo le direttive impartitegli dal Ministro delle colonie, ed applica le leggi ed i regolamenti vigenti in colonia per ciascuna forza armata.
[6]Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
