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[1]Il nato nell'Eritrea o nella Somalia, Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia di razza bianca, puo' chiedere, giunto al 18° anno di eta', di assumere la cittadinanza italiana.
[2]Il Giudice della colonia, con sua ordinanza motivata, ammette il richiedente alla cittadinanza italiana e ne dispone l'iscrizione come cittadino italiano nei registri dello stato civile, dopo aver accertato che il richiedente stesso: 1° per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, sia con fondamento da ritenere nato da un genitore di razza bianca; 2° non sia poligamo; 3° non sia mai stato condannato per reati che, a' termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici; 4° abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare; 5° possegga una educazione perfettamente italiana.
[3]Eguale facolta' da esercitare negli stessi modi hanno i nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
