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[1]Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, e' dichiarato cittadino italiano.

[2]La cittadinanza gli e' attribuita con provvedimento del Giudice della colonia, il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile.

[3]Il provvedimento del Giudice della colonia puo' essere adottato sia a domanda che di ufficio.

[4]L'ufficiale dello stato civile a cui venga denunziata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorita', giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art17 · fonte del testo

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