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I sudditi coloniali eritrei e somali non possono acquistare la qualita' di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro delle colonie e non abbiano all'estero la loro residenza.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art16 · fonte del testo

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