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[1]Sono sudditi eritrei o somali:

  • a)tutti gli individui che abbiano la loro residenza nella Eritrea o nella Somalia Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;
  • b)i nati da padre eritreo o somalo, o, in caso che il padre sia ignoto, da madre eritrea o somala;
  • c)i nati nell'Eritrea e nella Somalia quando entrambi i genitori siano ignoti;
  • d)la donna maritata ad un suddito eritreo o somalo;
  • e)l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica amministrazione in colonia oppure abbia gia' prestato tale servizio e risieda in colonia.

[2]Il Ministro delle colonie puo', con suo decreto, riconoscere la qualita' di sudditi eritrei o somali, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato la loro abituale residenza nel territorio coloniale italiano.

[3]Possono diventare sudditi coloniali eritrei o somali mediante decreto del Governatore i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche, che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana da almeno due anni e dichiarino all'autorita' politica di voler assumere la sudditanza eritrea o somala.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art15 · fonte del testo

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