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[1]Il territorio dell'Eritrea e quello della Somalia Italiana si dividono in regioni; queste si dividono in residenze, ed, ove occorra, le residenze in vice-residenze.

[2]La divisione in regioni e' stabilita con decreto del Ministro delle colonie, il quale, nel caso che il provvedimento importi variazioni agli organici del personale, deve chiedere l'assenso di quello delle finanze.

[3]La suddivisione in residenze e vice-residenze e' stabilita dal Governatore.

[4]A capo della regione e' nominato con decreto governatoriale un Commissario regionale che rappresenta il Governatore, provvede all'ordine, alla sicurezza ed all'amministrazione della regione, adotta i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere la forza armata.

[5]Con decreto governatoriale e' nominato un residente capo della residenza ed un vice-residente a capo della vice-residenza.

[6]Le norme per il governo e l'amministrazione del territorio e delle popolazioni sono stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e nelle altre leggi speciali.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art13 · fonte del testo

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