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[1]Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il governatore puo' provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento cosi' adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.
[2]In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro delle colonie, il quale ne da' notizia a quello delle finanze quando il provvedimento abbia conseguenze finanziarie.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
