Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di Governo deve essere sentito:
- a)sui progetti dei regolamenti che debbono essere emanati dal Governatore;
- b)sul progetto del bilancio preventivo e sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
- c)sull'imposizione dei tributi di carattere locale;
- d)in tutti gli altri casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere.
[2]Il Governatore, quando lo creda opportuno puo' sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche questioni o materie che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
