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[1]Sono abrogati: il titolo 1° del R. decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, modificato, per quanto si riferisce alla costituzione del Comitato deliberativo, con l'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 526; la legge 30 marzo 1936-XIV, n. 806, recante modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di difesa; il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1481, col quale vennero apportate modifiche alla costituzione della Commissione suprema di difesa.
[2]All'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165, e' sostituito il seguente: «Il servizio degli osservatori industriali e' posto alle dirette dipendenze del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, per l'assolvimento dei compiti fissati al Commissariato con il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, e successivo decreto del Capo del Governo 23 settembre 1935-XIII.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 maggio 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - CIANO - MUTI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI - SERENA - TASSINARI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI - RICCARDI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 maggio 1940 al 22 dicembre 2008
