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I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il presidente del Consiglio nazionale ha facolta' di chiedere una proroga. Il Consiglio trasmettera' unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli. Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art9 · fonte del testo

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