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Gli attuali medici provinciali aggiunti e gli attuali assistenti e coadiutori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, che hanno tenuto l'ufficio complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nelle rispettive Scuole di specializzazione, saranno ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami di una Scuola regolarmente costituita. La disposizione di cui all'art. 13, comma 2°, della presente legge si applica anche agli attuali ispettori generali medici, agli attuali medici provinciali e agli attuali direttori dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Testo in vigore dal 2 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;78~art22 · fonte del testo

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