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Per le Scuole di perfezionamento la tassa di immatricolazione e le sopratasse sono ragguagliate a quelle stabilite per il corso di laurea in medicina e chirurgia; la tassa annua d'iscrizione e' stabilita in L. 500; la tassa di diploma, dovuta all'Erario, e' stabilita in L. 200. Per le Scuole di specializzazione sono stabilite le seguenti tasse: tassa di immatricolazione di L. 350; tassa annua di iscrizione di L. 1000; oltre una sopratassa annuale per esami di profitto di L. 150. Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione sono, inoltre, tenuti al pagamento della sopratassa speciale annua di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 giugno-1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226. I contributi per le esercitazioni cliniche e di laboratorio sono, in ogni caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione dell'Universita', udita la Facolta' di medicina e chirurgia.
Testo in vigore dal 2 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
