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Sono ammessi all'esame di specializzazione, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita, anche i laureati, gia' abilitati. all'esercizio della professione di medico chirurgo, che hanno tenuto l'ufficio di assistente o di aiuto di ruolo in reparto della specialita' complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nella rispettiva Scuola di specializzazione presso una delle seguenti istituzioni: istituti universitari; ospedali; Istituto superiore di sanita' pubblica del Ministero dell'interno. Sono, altresi', ammessi all'esame per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita gli ufficiali sanitari dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo esercizio. Chi non ha superato l'esame di diploma puo' sostenerlo soltanto una seconda volta dopo trascorsi almeno due anni della prova fallita.
Testo in vigore dal 2 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
