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[1]I procuratori debbono risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale il quale sono assegnati.

[2]Il Consiglio dell'ordine puo', caso per caso, autorizzare il Procuratore a risiedere in altra localita' del circondario, purche' il procuratore stesso abbia nel capoluogo un ufficio presso altro procuratore.

[3]I procuratori non possono, senza giusta causa, rifiutare il loro ministero.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art9 · fonte del testo

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