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[1]I procuratori debbono risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale il quale sono assegnati.
[2]Il Consiglio dell'ordine puo', caso per caso, autorizzare il Procuratore a risiedere in altra localita' del circondario, purche' il procuratore stesso abbia nel capoluogo un ufficio presso altro procuratore.
[3]I procuratori non possono, senza giusta causa, rifiutare il loro ministero.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
