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[1]I procuratori possono, sotto la loro responsabilita', nominarsi uno o piu' sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso albo, con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del Consiglio dell'ordine.
[2]Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.
[3]I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilita', farsi rappresentare da un altro procuratore esercente.
[4]L'incarico e' dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
