Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa, o l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato, ovvero da un procuratore assegnato al tribunale locale.
[2]Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che intende comparire in persona deve essere assistita da un procuratore, o da un avvocato.
[3]Nulla e' innovato alle norme, che disciplinano i procedimenti dinanzi ai conciliatori od ai probiviri.
[4]Cosi' pure nulla e' innovato alle norme che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
