Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I procuratori laureati in giurisprudenza attualmente iscritti potranno ottenere, compiuto il sessennio di esercizio professionale, l'iscrizione nell'albo degli avvocati senza esame. I medesimi procuratori conservano la facolta' di patrocinare in materia penale dinanzi ai tribunali e alle Corti di appello e di assise del Regno.
[2]Sono conservati i diritti riconosciuti in via transitoria dall'art. 27, comma 4°, del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, ai procuratori inserirti negli albi delle citta', sedi di soppresse Corti o sezioni di Corte di appello.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
