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[1]Le iscrizioni negli albi degli avvocati e dei procuratori anteriori al giorno dell'entrata in vigore della presente legge restano ferme, purche' gli iscritti abbiano i requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 12. I Consigli procederanno entro tre mesi dal giorno suddetto ad una straordinaria revisione degli albi, osservando le forme stabilite dall'art. 36 e salvo il ricorso di cui all'articolo stesso.

[2]Le cause di incompatibilita' diverse da quelle contemplate dalla legge 8 giugno 1874, e 1938, diverranno operative dopo tre anni dall'attuazione della presente legge.

[3]L'incompatibilita' prevista dall'art. 3, 2° comma, non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati iscritti negli albi degli avvocati e procuratori anteriormente alla attuazione della presente legge.

[4]La limitazione contenuta nella lettera b) dell'ulimo comma dell'art. 3 della presente legge non e' operativa a danno degli attuali iscritti negli albi.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art66 · fonte del testo

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