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Quando un giudizio e' definito per transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese, di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio, fossero tuttora creditori.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
