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[1]Gli avvocati ed i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza del pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o del rimborso delle spese da essi anticipate.

[2]Su reclamo dell'interessato, il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato od al procuratore di depositare gli atti e le carte nella propria sede entro il termine e con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento, e' si adopera per la composizione amichevole della controversia.

[3]Ove riesca la conciliazione, se ne stende verbale, che ha valore della sentenza passata in giudicato a tutti gli effetti. Il verbale di conciliazione e depositato nella cancelleria del tribunale locale che, a richiesta, ne rilascia copia in forma esecutiva.

[4]Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture, se non dopo che il Consiglio abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

[5]Prima della restituzione degli atti, il Consiglio puo' ordinare che ne sia rilasciata copia all'avvocato o procuratore che ne faccia richiesta.

[6]Nei casi di urgenza, il presidente puo' dare tutti i provvedimenti, che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o procuratore e del cliente.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art63 · fonte del testo

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