Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nei giudizi arbitrali, qualora non siasi provveduto alla tassazione delle spese con la sentenza, provvede, su ricorso, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, per quanto riflette gli onorari di avvocato, il presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione la sentenza fu pronunziata.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art62 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari