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Nei giudizi arbitrali, qualora non siasi provveduto alla tassazione delle spese con la sentenza, provvede, su ricorso, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, per quanto riflette gli onorari di avvocato, il presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione la sentenza fu pronunziata.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
