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[1]Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalla tariffa con le relative norme unite al decreto legge 27 ottobre 1918, n. 1774, modificato con R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1887.
[2]Detta tariffa e relative, norme potranno essere rivedute ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore forense.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
