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I procuratori possono esercitare la professione davanti al tribunale, al quale sono assegnati ed alle preture dipendenti, e davanti alla Corte di appello, che ha sede nella stessa citta' in cui risiede il tribunale. Tuttavia, il patrocinio dell'imputato nei giudizi penali dinanzi al tribunale, alla Corte di appello ed alla Corte di assise e' riservato agli avvocati; i procuratori potranno rappresentarvi la parte civile.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
