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[1]Quando piu' avvocati prestano simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto ai propri onorari, salva quella riduzione che fosse reputata giusta, atteso il concorso degli altri avvocati.
[2]La stessa norma si applica quando nei giudizi penali, oltre ai difensori di cui all'art. 73 del Codice di procedura penale, altri avvocati abbiano partecipato alla redazione di atti e memorie difensive. In ogni caso peraltro, a carico della parte condannata nelle spese non si puo' liquidare che l'onorario spettante ad un solo avvocato, salvo il caso della condanna il risarcimento dei danni derivanti dal reato.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
