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[1]Le norme di cui al precedente articolo sono stabilite prendendo a base il valore della controversia e il grado dell'autorita' chiamata a conoscerne o la entita' dell'affare nelle materie stragiudiziali, fissando per ogni atto o serie di atti un massimo ed un minimo.
[2]Nella liquidazione degli onorari si deve tener conto, entro i limiti anzidetti, della gravita' e del numero delle questioni trattate e, per i giudizi penali, anche della loro durata.
[3]Per determinare il valore della controversia si ha riguardo soltanto a cio', che ha formato oggetto di vera contestazione e nelle cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria, si ha riguardo all'importanza e alla natura della contestazione.
[4]Nei casi di eccezionale importanza, quando il pregio intrinseco della opera difensiva lo giustifichi, si potra' eccedere il limite massimo degli onorari.
[5]Nei confronti col cliente, all'avvocato puo' essere attribuito un onorario maggiore di quello da porsi a carico della parte condannata nelle spese, tenuto conto del pregio e del risultato dell'opera prestata. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
