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[1]Ciascun Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa, ogni tre anni, le norme per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati in materia sia giudiziale che stragiudiziale. Tali norme sono soggette all'approvazione del Consiglio superiore forense il quale potra' apportarvi le modificazioni che credesse opportune.
[2]Il Consiglio superiore forense fissa ogni tre anni le norme per la determinazione degli onorari nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate nel 2° comma dell'art. 4.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
